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Sono pervenute, da parte del personale in servizio in tale Istituto,  alcune lagnanze riguardanti la fruizione del Congedo straordinario per trasferimento nei confronti dei quali sarebbe stato riferito verbalmente che il Congedo de quo non può essere erogato laddove le motivazioni non siano comprovate e di un certo rilievo.

Com’è noto  l’istituto del congedo straordinario per trasferimento è stato introdotto, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dall’art. 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Trattasi , dunque, di una norma pattizia che sin dalla sua genesi non ha avuto carattere limitativo e soprattutto non è mai stata legata ad esigenze di trasloco ma semplicemente a generiche esigenze riorganizzative, come dimostra peraltro la replica dell’allora Direttore dell’Ufficio del Personale ad un preciso  quesito avanzato proprio dalla Direzione della Casa Circondariale di Catanzaro – si allega -.

Tale indirizzo viene peraltro confermato anche da diverse sentenze intervenute nel tempo- vedi  tar Campania nel 2001 sul ricorso 3721/2001 da cui si evince che  tale limitativa interpretazione,  non viene nemmeno presa in considerazione e si muove invece nell’indirizzo opposto.

Così come confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 297/2007 del 28/11/2006.

Sentenze che depongono verso una sorta di concessione a prescindere dal tenore delle motivazioni.

Appare chiarissimo che l’articolo 15 del DPR 395/1995 non vincola la concessione del congedo straordinario per trasferimento ad una distanza minima tra sedi di servizio, ma subordina il beneficio alla sussistenza di esigenze d riorganizzazione familiare. La rappresentazione di tali esigenze, può coincidere con qualsiasi esigenza legata alla riorganizzazione della vita famigliare comprese l’espletamento di pratiche amministrative di qualsiasi genere e l’iscrizione o accompagnamento dei figli a scuola.

Ma soprattutto, la stessa norma istitutiva, affermando testualmente che l’ Amministrazione lo «concede» e non che «può concederlo», esclude di fatto ogni discrezionalità.

Certo che la Signoria Vostra vaglierà attentamente quanto rappresentato con consequenziali correzioni di qualsivoglia interpretazioni riduttive di tale diritto, questa OS le porge distinti saluti.