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Con precorsa corrispondenza questo Coordinamento aveva segnalato la singolare, capziosa ed illegittima interpretazione che la Direzione della Casa Circondariale di Crotone ricavava dalla disciplina che regola il computo e l’eventuale recupero del tempo di viaggio degli operatori del comparto ministeri inviati in trasferta giornaliera di durata non superiore alle 12 ore.

Con nota n. 0028352/UORPF/R.S./2013 dell’ 8 agosto 2013, tuttavia, il PRAP di Catanzaro ha fatto inequivocabilmente chiarezza sulla materia, riconoscendo sostanziale validità alle tesi sostenute e prospettate da

questa Organizzazione Sindacale.

Sennonché, la Direzione della precitata Casa Circondariale a seguito di ciò ha di nuovo “aguzzato l’ingegno” e partorito l’ordine di servizio indicato in oggetto (che si allega opportunamente in copia).

Con tale disposizione interna la Direzione prefata è riuscita, a parere di chi scrive, ad ottenere il tutt’altro che facile risultato di violare con pochissime righe una complessità di norme, di natura legislativa, regolamentare e pattizia, contenute in “tomi” di carta.

Difatti, dando anche la sensazione di un certo desiderio di rivalsa nei confronti di chi ha “osato” rivendicare un proprio diritto e chiedere il rispetto delle regole vigenti, ha diramato una disposizione che impone oneri aggiuntivi che appaiono illegittimi e vessatori e la cui prescrizione potrebbe anche configurare la violazione dei doveri d’ufficio e, persino, sconfinare in campo diverso da quello prettamente amministrativo.

L’ordine di servizio di cui si dibatte, oltre a statuire oneri aggiuntivi non previsti dalla disciplina negoziale di settore, impone la produzione di certificazioni ed atti di notorietà espressamente vietata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) e la cui richiesta, accettazione e rilascio, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 T.U.).

Non solo, ma pretendere anche la dimostrazione della durata del tempo di viaggio con apposita documentazione dell’ente con cui lo si effettua, oltre a ledere il testo unico appena richiamato, pare arrecare anche un grave vulnus al diritto alla privacy, per come delineato dall’ordinamento, e rischia persino di mettere a repentaglio l’incolumità degli operatori interessati.

È di tutta evidenza, infatti, che affinché l’ente con cui effettua il viaggio possa, sempreché lo voglia, attestarne la durata debba verificare l’identità del passeggero, la stazione di salita sul mezzo di trasporto, quella di discesa, etc. Cosicché gli interessati dovrebbero affidare in balia di terzi, anche privati e magari talvolta pregiudicati, dati personali, pure sensibili e protetti, e far conoscere loro giorni, ore e percorsi degli spostamenti.

Essendo peraltro le ragioni anzi succintamente esposte assorbenti, ci si esime dall’argomentare ulteriori profili che evidenzierebbero ancora oltre la patologia dell’atto di cui trattasi.

Per quanto accennato e per tutto quanto si vorrà eventualmente accertare e valutare, si invita la S.V. ad esercitare cortesemente ogni prerogativa di competenza affinché l’ordine di servizio n. 14 del 29 agosto 2013 della Direzione della Casa Circondariale di Crotone venga revocato/annullato ex tunc.

Nell’attesa, distinti saluti.