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patologiepsichiche

            Facendo seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla Sua cortese n. 989 del 21 u.s. allegata, deve rilevarsi come il pur novellato art. 39 del TULPS non pare possa riferirsi nemmeno astrattamente alla questione di cui si discute.

            Invero, la norma succitata, attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti denunciate ai termini del precedente articolo 38 del TULPS alle persone ritenute capaci di abusarne.

            In primis, dunque, si osserva che le persone ritenute capaci di abusarne non possono essere individuate, sic et simpliciter, in tutti coloro che risultino affetti da qualsiasi patologia di natura psichica, ma soprattutto che l’argomento del contendere non è – ne potrebbe essere – i poteri conferiti al Prefetto e le prerogative attribuite agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, bensì il dovere di codesta Direzione di trattare i dati personali, ed in special modo quelli sensibili, dei dipendenti in maniera conforme alla normativa vigente.

            Non pare, infatti, che la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia possa trattare le certificazioni mediche ed i dati anche sensibili da esse ricavabili per motivi del tutto estranei al procedimento amministrativo per il quale le acquisisce.

            D’altronde, il 2° comma dell’articolo già richiamato del TULPS reca: “Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto”. Non v’è alcun dubbio, dunque, che i casi di cui al primo comma (“Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne) e dei quali è prescritta la comunicazione sono esclusivamente quelli di ritiro delle armi, munizioni e materie esplodenti su cui vige l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 38 del TULPS, fra le quali non può in alcun caso essere annoverata l’arma d’ordinanza fornita in dotazione individuale agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (art. 38, 2° comma, TULPS).

            In altre parole, è di tautologica evidenza che le ipotesi di ritiro cautelare e temporaneo dell’arma in dotazione individuale agli appartenenti alla Polizia penitenziaria prescritte da disposizioni interne non possono essere in alcun modo riconducibili a quelle disciplinate dal più volte citato art. 39 del Regio Decreto n. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

            Si prega pertanto la S.V. di voler riconsiderare l’intera materia e di assumere urgenti determinazioni che facciano cessare la prassi instaurata e garantiscano il compiuto rispetto della vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

           

            All’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali la presente si trasmette a seguito ed integrazione della Segnalazione ex art. 141, comma 1, lettera b, D.Lgs. 196/2003, ed artt. 13 e 14 Regolamento 1/2007 del 14 dicembre 2007 prodotta con nota n. 206/14 dell’ 1 dicembre 2014 (che si allega opportunamente in copia).

            Nell’attesa, distinti saluti.