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ilgattoelavolpe

Facendo seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla Sua missiva n. 38199 odierna di rinvio al 19 gennaio dell’anno prossimo della riunione già convocata per il 24 p.v., si rimarca nuovamente che la S.V. sta continuando a violare ogni regola dettata dal vigente sistema di relazioni sindacali.

In particolare, si denuncia la contravvenzione al combinato disposto degli artt. 25 e 26 del DPR n. 164/02, nonché al dettato dell’art. 4, dell’A.N.Q. del 24 marzo 2004, i quali fra l’altro sanciscono che la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna, i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro e l'attuazione della mobilità interna debbano essere fatti oggetto di informazione preventiva e di esame che deve avere inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della informativa da parte delle OO.SS. e si deve concludere nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.

Si tralasciano, peraltro, almeno per ora, alcuni aspetti ricadenti invece in materia di vera e propria contrattazione (come, esemplificando, la modifica del vigente Accordo contrattuale decentrato di sede).

Pertanto, nell’evidenziare che il 2° comma del citato art. 26, DPR n. 164/02, così come il 4° comma, art. 4, A.N.Q del 24 marzo 2004, prevedono che “Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali”, si diffida nuovamente la S.V. dall’assumere provvedimenti unilaterali sulle materie predette che, si ribadisce, integrerebbero anche una palese condotta antisindacale ex art. 28, legge n. 300/70.

Al Sig. Provveditore regionale che legge per conoscenza si richiede nuovamente di voler cortesemente intervenire, per quanto di propria competenza, presso la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia onde determinare il ripristino delle regole ed il raffreddamento della controversia attraverso la sospensione delle procedure di cui si discute o – in caso di urgenza – di fissazione dell’esame entro i termini previsti e, comunque, prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento riconducibile alle anzicennate materie.

Distinti saluti.