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Con nota n. 8581 del 14 u.s. sono state trasmesse alle Organizzazioni Sindacali le graduatorie provvisorie relative all’assegnazione ai posti di servizio.

Dall’esame delle medesime, tuttavia, al di là di alcuni refusi, paiono evincersi grossolane difformità, rispetto al dettato dell’Accordo decentrato periferico del 14 giugno 2006 come modificato ed integrato dall’Accordo del 16 aprile 2012, in relazione alle decurtazioni di punteggio da operare nei confronti di coloro che siano già stati impiegati in “carica fissa”.

In particolare, sembra che detta detrazione, da applicarsi nella misura di punti 1,5 per ogni sei mesi di servizio già disimpegnati in “carica fissa”, sia stata calcolata solo su un circoscritto arco temporale di durata autonomamente (rectius arbitrariamente) individuata dal Suo Ufficio.

Ciò, se confermato, oltre a contraddire il criterio delle analoghe graduatorie compilate nell’anno 2012 sulla base del medesimo Accordo decentrato periferico, si porrebbe in assoluto contrasto con la previsione di cui all’ultimo periodo, 3^ alinea, lettera A), art. 6 del predetto (…, si applicherà la decurtazione di 1,5 punti per ogni sei mesi di assegnazione ad ogni carica fissa”).

Stando al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, d’altronde, non pare possa sorgere dubbio alcuno circa la portata del criterio stabilito ed in ordine alla reale volontà delle Parti, la quale peraltro emerge inequivocabilmente anche dal verbale di riunione del 13 febbraio 2012.

D’altro canto la stessa S.V., da ultimo con nota n. 3233 del 25 gennaio 2012, aveva formulato proposte dal tenore molto più prossimo a quello che qui si sostiene che non a quello che sembrerebbe essere stato attuato (“… chi esce non può fare richiesta per 2 anni e per i successivi 8 anni va in coda alla graduatoria” ).

Per di più, la pratica che si presume adottata, a parere di chi scrive, arrecherebbe un insanabile vulnus sia al diritto alle pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sia allo stesso principio affermato nel primo periodo del citato 3° capoverso, lettera A), art. 6, dell’Accordo.

È di tautologica evidenza, difatti, che la regola unanimemente pattuita mira a fare in modo che coloro che siano stato impiegati in “cariche fisse”, ancorché in periodi risalenti nel tempo, subiscano una penalizzazione proporzionale alla durata dell’incarico che si traduca, di fatto, in vantaggio soprattutto per coloro che, all’opposto, non avendo mai avuto accesso a dette cariche per tutta la loro carriera lavorativa siano stati impiegati in prima linea nelle trincee carcerarie.

Per quanto accennato, si prega la S.V. di disporre la rettifica delle graduatorie in questione al fine di uniformarle al testo ed alla ratio del vigente Accordo decentrato periferico.

Nell’attesa di un cortese ed urgente riscontro, molti cordiali saluti.

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