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Com’è noto, la disciplina che regola la materia delle assenze dal servizio per malattia degli operatori del pubblico impiego e di tutto ciò che ne deriva anche in termini di comunicazioni, produzione di certificazioni mediche, controlli medico-fiscali e fasce orarie di reperibilità, etc., è stata negli anni, anche recenti, soggetta a diverse modifiche e rivisitazioni, talvolta anche scoordinate fra quelle riferite a coloro il cui rapporto di lavoro è regolato in regime di diritto pubblico e quelle invece indirizzate ai dipendenti in regime di diritto privato.

 

Ne è conseguito un certo proliferare di circolari, direttive e pareri interpretativi del Dipartimento della Funzione Pubblica seguite, a loro volto, da un discreto numero di prescrizioni diramate pure della Direzione generale del personale e della formazione del DAP, non sempre in univoca direzione.

 

Giocoforza, ulteriore conseguenza di ciò è stata l’emanazione di un non indifferente numero di ordini di servizio da parte della Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia.

Molti di tali ordini di servizio, tuttavia, rimangono o sono in vigore ed efficaci solo parzialmente e solo con riferimento ora all’una ora all’altra delle categorie di operatori sopra citati.

Difatti, da una ricostruzione condotta da questo Coordinamento risulterebbero tuttora in vigore, seppur parzialmente, integrati e/o modificati, i seguenti ordini di servizio:

  • N. 2 del 23 gennaio 2004;
  • N. 75 del 12 luglio 2008;
  • N. 42 del 29 giugno 2010;
  • N. 52 del 13 luglio 2010;
  • N. 57 del 3 agosto 2010;
  • N. 31 del 12 agosto 2011;
  • N. 04 del 25 gennaio 2013.

Districarsi per comprendere ed interpretare tutte le disposizioni, di diverso rango nella gerarchia delle fonti, diventa pertanto esercizio assai arduo anche per coloro, come appunto i lavoratori penitenziari, che hanno una certa dimestichezza nel barcamenarsi fra gangli del diritto.

Tanto più che la disciplina interna, derivante dagli ordini di servizio sopra indicati, modificando e/o integrando di volta in volta le disposizioni precedenti o parti di esse non ha sempre abrogato espressamente le regole non più in vigore ed ha pure introdotto elementi apparentemente contraddittori o, comunque, di non agevole percezione.

Basti pensare, esemplificando, al primo punto del dispositivo dell’ordine di servizio n. 52 del 13 luglio 2010: “In caso di assenza per malattia il dipendente deve comunicare tempestivamente il suo stato nei termini e con le modalità stabilite nell’ordine di servizio n. 2 del 23 gennaio 2004, entro e non oltre le 48 ore successive l’insorgenza dello stato d’infermità”.

È evidente come ciò potrebbe indurre il dipendente a ritenere di poter comunicare il suo stato (di malattia) entro e non oltre le 48 ore successive all’insorgenza dello stato d’infermità: ossia fino a circa due giorni dopo al turno di servizio che l’operatore ammalato avrebbe dovuto espletare.

O, ancora, all’unico punto del dispositivo di cui all’ordine di servizio n. 04 del 25 gennaio 2013: “In caso di assenza per malattia riconducibile ad uno degli stati patologici che prevedono l’esclusione dell’obbligo di reperibilità ,il dipendente dovrà produrre il certificato telematico con possibili annotazioni relative alla diagnosi al fine di consentire alla Direzione di accertare tempestivamente la corrispondenza della diagnosi che consenta la prevista deroga al regime dei controlli, ovvero anche quello cartaceo contenente le medesime informazioni”.

Da quest’ultimo si potrebbe dedurre un vincolo, anche per gli operatori del Corpo di polizia penitenziaria – in caso di assenza per malattia riconducibile ad uno degli stati patologici che prevedono l’esclusione dall’obbligo della reperibilità – a produrre il certificato telematico, se mai in aggiunta (cfr. “ovvero anche”) a quello cartaceo.

            Per quanto accennato, anche in considerazione di un certo inasprimento dei rilievi disciplinari connessi a presunte trasgressioni delle prescrizioni di cui si discute che si registra presso la Casa Circondariale da Lei diretta e, soprattutto, per rendere immediatamente intellegibile ogni prescrizione specie quando, essendo colpiti da malattia, ci si potrebbe trovare in frangenti di non perfetta lucidità e cognizione, si richiede alla S.V. di voler valutare l’opportunità di emanare ordini di servizio racchiudenti la disciplina complessiva, che abroghino espressamente tutti i precedenti e che siano distinti per gli operatori in regime di diritto pubblico e per quelli in regime di diritto privato.

            Grato per l’attenzione e nell’attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

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