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Pervengono numerosissime lamentele relative alla mancata esposizione del servizio che come ella saprà, presso questo Istituto, avviene per non più di 2 giorni. Tutto ciò produce effetti deleteri su alcuni diritti fondamentali del lavoratore: in particolar modo sul diritto di potersi organizzare la propria vita privata, al diritto alla famiglia, al diritto di curare gli affetti e coltivare interessi, ecc..

       Accade con regolarità – è una consuetudine oramai -   che al personale smontato dal servizio ed a cui era stato comunicato che dopo lo smontante ed il riposo avrebbe espletato un turno di 18/24, gli sia poi stato variato il servizio con un turno di 16/24 o addirittura gli sia stato concesso un altro riposo, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione di modifica del turno. Tutto ciò provoca notevoli disservizi - mancata copertura del posto di servizio, ulteriore razionalizzazione delle risorse umane disponibili, necessità di avvisare il malcapitato della variazione, relazione di servizio ecc. ecc - sicuramente non imputabili al lavoratore.

Vieppiù ad esempio si pensi, giusto per citarne altri, al calcolo del fesi in merito alla fattispecie “ variazione del turno per esigenze dell’amministrazione” o alla materia dello straordinario eccedente le 36 ore settimanali. In quest’ultima ipotesi il personale lamenta che viene con regolarità modificato il giorno programmato di riposo con un giorno di Congedo o con un riposo compensativo potendo di fatto eludere la normativa in materia ed in particolar modo disattendendo quanto sancito dai giudici del Consiglio di Stato che con sentenza n. 01342 del 2012 hanno stabilito che “ il dipendente chiamato al lavoro per esigenze di servizio nella giornata destinata al riposo, ha diritto” :

  • alla corresponsione del lavoro straordinario eccedente le 36 ore settimanali;
  • al recupero del riposo non fruito nella settimana;
  • all’indennità di euro 8,00 per il relativo disagio subito.

Nondimeno appare censurabile la circostanza che il personale di Polizia Penitenziaria sia costretto a telefonare di continuo per verificare il proprio turno di servizio. Tra l’altro la normativa in materia prevede – art 8 comma 10 dell’accordo quadro – che il personale venga informato tempestivamente della variazione del turno e non viceversa che il lavoratore telefoni e sia costretto di fatto a lunghe attese – per problemi di linea occupata – sostenendo anche costi non previsti.

Si vuole rammentare inoltre che il comma 6 del medesimo articolo - 8 - prevede che “ la programmazione del servizio avvenga mensilmente” mentre il successivo comma 8 “ il servizio deve essere esposto, almeno 7 giorni prima della fine del mese, per l’intera durata di vigenza in un luogo tale da garantirne la riservatezza ”.

Al fine dunque di evitare che si possano verificare anomalie gravide di conseguenze, per le quali questa O.S. si è già attivata presso il Tar competente, appare opportuno che la Signoria Vostra ponga in essere ogni più utile intervento al fine di uniformarsi ai dettami dell’accordo quadro e di ogni altra normativa vigente.

La scrivente organizzazione di rappresentanza dei lavoratori, peraltro, ha in più occasioni dato atto alla S.V. di aver affrontato, con buona incisività e scelte coraggiose, diverse problematiche che assillavano da troppo tempo il personale dipendente, così come è certa che anche in questa occasione ella saprà rimuovere gli ostacoli burocratici, organizzativi e tecnici che non consentono di fatto la realizzazione di importanti istituti concertativi.

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