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Si è appreso che con nota del 23 u.s. l’Ufficio Contabilità e Programmazione Economica del PRAP di Catanzaro ha trasmesso alle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto un parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria alla Direzione della Casa Circondariale della stessa città circa la natura interpretativa dell’art. 1, comma 476, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), evidenziando che “il mancato recupero delle somme erogate e non dovute oltre a determinare danno all’erario configura la conseguente responsabilità amministrativo contabile dei funzionari preposti”.

Nella sostanza, al di là della forma e della lapalissianità dell’affermazione, è assolutamente inequivoca la sollecitazione alle Direzioni affinché procedano a recuperare le somme eventualmente erogate a titolo di pagamento di lavoro straordinario agli operatori del Corpo di polizia penitenziaria per aver prestato servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale negli anni decorsi.

Ciò posto, a prescindere – in questa sede – da qualsiasi valutazione giuridica anche in funzione della circostanza che la materia potrebbe considerarsi, almeno per certi versi, ancora sub iudice attesi i ricorsi giurisdizionali proposti dalla UILPA Penitenziari e rispetto ai quali si è già conseguita qualche decisione favorevole (cfr. TAR Bolzano), fa specie che debba procedersi in tal senso in assenza di (recte: in contrasto con) direttive organiche della Direzione generale del personale e della formazione del DAP, ma – sostanzialmente – a seguito dell’autonoma iniziativa della Direzione della Casa Circondariale di Reggio Calabria.

Difatti, almeno per quanto risulta a chi scrive, la predetta Direzione generale del personale e della formazione in relazione all’argomento si è limitata ad emanare la lettera circolare n. 0014687-2014 del 15 gennaio 2014 con la quale sono state disapplicate, per la parte d’interesse, le ministeriali 4 luglio 2012 n. 3639/6089, 26 novembre 2012 n. 0421229 e 2 aprile 2013 n. 00117197. Tuttavia, dette disapplicazioni paiono essere state disposte con effetto ex nunc (“sono da considerarsi non più applicabili”), escludendo dunque la ripetizione di somme già elargite.

Peraltro, è di tutta evidenza che eventuali recuperi di retribuzione riferita ad anni decorsi andrebbero a ridurre il reddito complessivo percepito dagli interessati nei periodi pertinenti con probabili effetti anche ai fini delle imposizioni fiscali e contributive applicate e dell’accesso a prestazioni che al reddito complessivo sono riferite e proporzionate (assegno al nucleo familiare, etc.).

Si prega pertanto la S.V. di volersi interessare personalmente della vicenda fornendo anche circostanziate informazioni in merito a questa Organizzazione Sindacale ed, attesa la particolare sensibilità dimostrata dagli Uffici del PRAP di Catanzaro nel ribadire l’evidenza, di fare in modo che le Direzioni siano sensibilizzate affinché ottemperino indefettibilmente anche al dettato della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, soprattutto con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento e, più in generale, alla trasparenza dell’azione amministrativa.

Nell’attesa di un urgente riscontro, molti cordiali saluti.

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