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Facendo seguito a precorsa corrispondenza e con riferimento alla Sua cortese n. 24890 odierna, si osserva preliminarmente che un conto è la collaborazione del dipendente, peraltro in re ipsa nel rapporto sinallagmatico con l’Amministrazione penitenziaria oltre che rispondente a comuni regole di buon senso e di civile convivenza, ben altro appare l’obbligo di cui all’avviso del 30 luglio 2021 (cfr.: “dovrà comunicare”).

Continuando pertanto a nutrire non pochi dubbi sulla legittimità del predetto obbligo – specie in relazione alle modalità attraverso le quali va adempiuto – riferito non solo ai casi di affezione da Covid-19, ma a qualsiasi “patologia che faccia presumere un possibile rischio di contagio” (senza alcuna esclusione, anche in ragione delle modalità di possibile trasmissione), si chiede di conoscere, con cortese, somma urgenza, quali misure sono state intraprese e quali direttive e istruzioni sono state impartite per assicurare la protezione e la sicurezza del trattamento dei dati relativi alla salute dei dipendenti, nonché quante e chi siano le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ex D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Nell’attesa, molti cordiali saluti.