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Facendo seguito ed a parziale modifica della nota n. 072/14 dell’ 8 u.s. di questa Organizzazione Sindacale, si rappresenta che, a ben vedere, anche nell’Accordo decentrato periferico del 2 marzo 2011 relativo alla Casa Circondariale di Cosenza, al penultimo capoverso dell’art. 6, è prescritto che: “Le unità da ruotare andranno individuate secondo il criterio della maggiore permanenza nel posto di servizio interessato”.

Le previsione de qua appare nella forma ancora più pregnante e perentoria di quella già citata e contenuta nel Protocollo d’Intesa Regionale del 04 novembre 2004 e, soprattutto, non sembra ammettere deroga alcuna.

Si sollecita pertanto la S.V. a voler cortesemente adottare le conseguenti misure in revisione del provvedimento emanato in data 05 aprile 2014 ed voler fornire ogni informazione a riguardo.

Nell’attesa, molti cordiali saluti.