logo banner top calabria

rimborso missione

Solo ora questo Coordinamento è stato investito di una non recentissima questione verificatasi presso la Casa di reclusione di Rossano e che riguarda il mancato rimborso delle spese sostenute da alcuni operatori del Corpo di polizia penitenziaria in occasione di un servizio di missione.

La vicenda risale al luglio 2012, quando, in seguito ad un servizio di traduzione di detenuti con

pernottamento programmato presso la Casa di Reclusione di Padova, gli appartenenti al Corpo interessati riscontrando e documentando la non rispondenza degli alloggi collettivi presso l’istituto penitenziario agli standard indicati nella “Tabella A” allegata all’Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004 decidevano di alloggiare presso una struttura alberghiera e, di conseguenza, previa regolare attestazione delle spese sostenute, richiedevano la ripetizione delle somme anticipate.

La Direzione della Casa di Reclusione di Rossano rimetteva la materia all’Ufficio Contabilità e Programmazione Economica del PRAP di Catanzaro, atteso che per l’anno 2012 detto Ufficio gestiva direttamente le prenotazioni e gli eventuali rimborsi per spese alberghiere .

L’Ufficio precitato, tuttavia, con nota n. 29064/cont/flussi/2012 del 24 luglio 2012 che si allega opportunamente in copia, affermava che “ … fermo restando che le dotazioni delle stesse dovrebbero essere conformi allo schema dettato dall’accordo quadro, è pur vero che gli elementi mancanti rilevati dalle schede allegate (cappelliera, coperchio wc, tenda etc…) non pregiudicano sicuramente l’agibilità della camera. Premesso ciò, non si ritiene dover ratificare la spesa sostenuta per il pernotto presso la struttura alberghiera esterna”.

Quanto sopra, appare in aperta antitesi con il dettato dell’art. 15 del richiamato A.N.Q. del 24 marzo 2004 ed, in particolare, del 1° periodo del comma 3: “L’adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata dallo standard di arredo di cui alla tabella A del presente Accordo”.

È di tautologica evidenza, poi, che l’appena citato art. 15 sancisce il “diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell’Amministrazione”, secondo il predetto standard, prevedendo il ricorso alla sistemazione alberghiera “ove ciò non sia possibile” e non certo nelle sole ipotesi di pregiudizio all’agibilità delle camere, come incomprensibilmente asserito dall’Ufficio provveditoriale.

Ma ciò che appare ancora più grave è l’indebita ingerenza su una materia articolatamente disciplinata da una norma pattizia di diretta discendenza dall’Accordo Contrattuale Nazionale con l’incompetente insinuazione di un’interpretazione unilaterale, di parte ed, in ogni caso, non rispondente al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione dei contraenti.

Per quanto accennato, si richiede un interessamento diretto ed autorevole della S.V. finalizzato a ripristinare il rispetto del vigente Accordo Nazionale Quadro nella parte di cui si discute, determinando pure il legittimo rimborso delle spese sostenute per la sistemazione alberghiera dagli operatori in argomento, ed a chiarire le competenze in materia di interpretazione degli atti di natura negoziale.

Nell’attesa, cordiali saluti.